Corresponsione delle retribuzioni o dei compensi “senza contanti”

I datori di lavoro o committenti dal 1° luglio non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (compresi co co co, coop e soci lavoratori, a termine, part-time, ecc). Sono esclusi dalle nuove regole solo i contratti di lavoro domestico, quelli instaurati con la Pubblica Amministrazione, i tirocini, le borse di studio e i rapporti autonomi occasionali.

A far data dal 1° luglio 2018, infatti, i datori di lavoro o committenti corrisponderanno ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, solo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta, o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

La modalità di corresponsione delle retribuzioni e dei compensi ai lavoratori è stata stabilita art. 1, commi 910-914 legge n.205/17 (legge di Bilancio 2018). La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro (non è applicabile la diffida). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con la nota n.4538/18 sulla materia e sulle sanzioni spiegando che, in considerazione della ratio della norma, si deve ritenere che la violazione al nuovo obbligo di tracciabilità risulti integrata: quando avvenga con modalità diverse da quelle previste e anche nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei sistemi di pagamenti consentiti, l’erogazione non sia stata realmente effettuata, (es. bonifico successivamente revocato, o assegno annullato ante incasso).

La firma apposta sulla busta è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege, ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Ulteriori informazioni, sono reperibili dai Consulenti del lavoro.

Il direttivo


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